Banca di Credito Popolare

 



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13/01/2010 - Lo Scudo Fiscale BCP 2009-2010 per proteggere il rientro dall'estero dei tuoi capitali.

Sei interessato ad avere informazioni su come trasferire in BCP le attività finanziarie detenute al di fuori del territorio italiano ai sensi dell'art.13 bis del decreto legge 1° luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, pubblicata nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 (alias "Scudo Fiscale ter") ed ai sensi del D.L. 30/12/2009 n.194 -  G.U. n. 302 del 30/12/2009?

Inviaci una mail all'indirizzo scudo.fiscale@bcp.it  contenente i tuoi recapiti telefonici - mail e, nel rispetto della massima riservatezza e discrezionalità, sarai al più presto contattato da un nostro referente.

L'art.1 comma 1 del citato D.L. 30/12/2009 n. 194 ha riaperto, fino al 30 aprile 2010, i termini per far emergere da parte di determinati soggetti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.) gli investimenti o attività finanziarie detenuti all'estero fino al 31/12/2008 in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (DL 167/90), previo pagamento di un'imposta straordinaria pari al 6% (per le operazioni perfezionate entro il 28/02/2010) o al 7% (per le operazioni perfezionate entro il 30/04/2010) del valore dei capitali oggetto di emersione e presentazione di un'apposita dichiarazione riservata per il tramite di un intermediario abilitato - ad esempio la nostra Banca - .

L'adesione allo scudo fiscale, se effettuata in maniera conforme alla normativa di riferimento, preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta ancora accertabili, limitatamente alle attività oggetto di "scudatura" ed esclude la punibilità per una serie di reati espressamente previsti.

 


 
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