Banca di Credito Popolare

 



 
Rapporti Dormienti
Estratto della normativa in materia di depositi dormienti

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

In sintesi il Regolamento prevede che:

  1. sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, con un saldo superiore a 100,00 €, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  2. al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, (e con l'eccezione relativa ai libretti di deposito al portatore per i quali è stata prevista una disciplina ad hoc di cui si parlerà nei prossimi paragrafi), l'intermediario dovrà inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Gli intermediari dovranno comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente si siano verificate le condizioni per l'estinzione.

L'elenco dei rapporti dormienti dovrà anche essere pubblicato, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari dovranno poi riversare al menzionato fondo, oltre che il denaro, gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.

Il Regolamento ha anche stabilito un regime transitorio per i rapporti il cui periodo di dormienza sia maturato prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso. Per tali rapporti, con eccezione dei libretti di deposito al portatore di cui si tratterà al successivo paragrafo, dovrà essere inviata entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa la lettera di cui al punto 2.

In riferimento ai depositi a risparmio al portatore, a causa dell'evidente impossibilità per l'intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, è stato affisso presso i locali di ogni filiale della Banca di Credito Popolare e sul proprio sito Web, un elenco contenente il numero del rapporto dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento.

Il possessore del deposito divenuto dormiente che voglia evitare l'estinzione del rapporto e la conseguente devoluzione delle somme al un fondo pubblico dovrà parimenti, entro il termine di 180 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dell'avviso,  provvedere a movimentare il rapporto o in alternativa compilare e sottoscrivere  presso la filiale la dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto.

Di seguito gli elenchi pubblicati.










 
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