Banca di Credito Popolare

 



 

 
Funzione Gestione Reclami


Il Gruppo Banca di Credito Popolare di Torre del Greco aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario, riconosciuto quale "associazione degli intermediari" ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-bis del Dlgs. n. 385/1993 (cd. TUB), come disciplinato dalla delibera CICR n. 275 del 29/7/2008.

In rispondenza a tali previsioni - e nell'ambito del più ampio principio di "cura del cliente", che da sempre ne caratterizza l'operatività - il Gruppo mette a disposizione della clientela gli "strumenti di tutela" di seguito elencati:

Funzione Gestione Reclami

Gruppo Banca Popolare di Torre del Greco
Gestione Reclami
c.so Umberto I
80059 -Torre del Greco (NA)
fax: 081.881.74.49
email: reclami@bcp.it


A tale funzione può rivolgersi la Clientela per qualunque questione derivante da rapporti/operazioni e/o servizi, ivi comprese eventuali istanze afferenti all'esecuzione di bonifici transfrontalieri e quelle afferenti alla prestazione dei servizi di investimento.

I reclami devono essere inviati per iscritto, con una delle seguenti modalità:

  • lettera raccomandata con avviso di ritorno
  • consegnati presso le Filiali di riferimento o, per gli ambiti di competenza, presso la "Vallelonga Servizi Finanziari spa", dietro rilascio di ricevuta
  • inoltro via fax o via mail

Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati i moduli standard disponibili presso le Filiali (cfr facsimile "modulo per reclami") o presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione del cliente; se presentato da un rappresentante, il reclamo è firmato anche dal cliente.

Arbitro Bancario Finanziario

L'ABF è una procedura di risoluzione delle controversie tra i clienti e gli intermediari, volta ad assicurare alla clientela uno strumento agevole ed economico per la definizione dei reclami che non abbiano trovato soluzione nell'interlocuzione diretta con gli intermediari.  Tale procedura non ha natura "conciliativa" - ossia non è tesa a consentire alle parti di porre fine ad una controversia raggiungendo un accordo - ma è finalizzata alla risoluzione di una questione insorta tra cliente ed intermediario attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante.

La disciplina ha introdotto tre Collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), che si avvalgono del supporto tecnico di altrettanti segreterie tecniche istituite presso le sedi della Banca d'Italia, ai quali la clientela potrà rivolgersi in funzione della competenza geografica.

Il ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo pervenuto all'intermediario.

Qualora il cliente:

  • non fosse soddisfatto del riscontro fornito;
  • non avesse ricevuto risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'Ufficio Reclami dell' intermediario;

potrà inoltrare il ricorso al Collegio giudicante, competente in base al domicilio che il cliente stesso dichiara nel ricorso.

All'ABF possono essere sottoposte le controversie:

  • aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari - escluse quelle afferenti ai "servizi di investimento", che, al momento, restano di competenza dell'Ombudsman-Giurì Bancario - non anteriori al 1° gennaio 2007 ;
  • fino a 100.000 euro, se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
  • senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo);
  • se non già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori

Per inoltrare il ricorso è necessario che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.  Il cliente non soddisfatto delle decisioni dell'ABF, può, comunque, rivolgersi all'autorità giudiziaria o ad ogni altro strumento previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura. Per un più ampio dettaglio sulle attività dell'ABF e delle afferenti procedure operative si rimanda alla Guida pratica all'ABF disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it  e  presso le tutte le nostre Filiali. 

Ombudsman -Giurì Bancario

E' un sistema promosso dalle banche e dagli intermediari finanziari associati al Conciliatore Bancario Finanziario, volto a dirimere le controversie con la clientela aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati - ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Testo unico della finanza - al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione  stragiudiziale dell'ABF.   

All'Ombudsman possono rivolgersi i clienti degli intermediari aderenti, purché:

a) il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;

b) esso non sia stato già portato all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;

c) il ricorso abbia ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, la questione rientra nella competenza dell'Ombudsman se l'importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;

d) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame della Funzione Gestione Reclami  del Gruppo ma:

i) non sia stata fornita risposta entro i termini di 90 giorni dalla data di ricezione del reclamo

ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;

iii) all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati dall'intermediario;

e) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario

L'Ombudsman è investito della controversia mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi  di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici a :

Ombudsman - Giurì bancario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma
fax 06/67482251 
e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it

Della ricezione di tale richiesta l'Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto l'intermediario interessato.

La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documentazione utile, anche ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso.

Per ogni altra utile informazione si rimanda al sito www.conciliatorebancario.it ed alla brochure disponibili presso le nostre Filiali.

Conciliazione

E' una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta. Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da  un professionista che aiuta la parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza al Conciliatore Bancario (il cui modulo è disponibile sul cennato sito) versando un contributo per le spese di avvio del procedimento. Il contributo non è dovuto qualora le parti presentino istanza congiunta di conciliazione.

Le spese di conciliazione - rapportate a specifici scaglioni determinati in funzione del valore della controversia  (come da "tabelle" allegata al regolamento) - sono versate dalle parti successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura.

Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l'accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione.





 
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