Bail-in

Bail-in, lo strumento di risoluzione delle crisi bancarie

La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)  ha introdotto in tutti i Paesi europei regole analoghe per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento ed ha istituito la figura dell’”autorità di risoluzione” che coincide con la banca centrale nazionale: in Italia è Banca d’Italia. Ad essa sono stati conferiti poteri e strumenti per:

  • pianificare la gestione delle crisi,
  • intervenire tempestivamente prima della sua completa manifestazione,
  • gestire al meglio la sua risoluzione.

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione finanziaria, al fine di evitare interruzioni di prestazioni e garantire la continuità dei servizi essenziali. Banca d’Italia può decidere di imporre la risoluzione di un istituto di credito qualora si verifichino tre condizioni: la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; si ritiene che misure alternative di natura privata (aumenti di capitale) o di vigilanza non siano adatte ad evitare in maniera tempestiva il dissesto; sottoporre la banca ad ordinaria liquidazione non permette di salvaguardarne la stabilità finanziaria del sistema e di proteggere depositanti e clienti nonché assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali.

Strumenti di risoluzione

Per la risoluzione delle banche in difficoltà, Bankitalia può attivare una serie di misure:

  • vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
  • trasferire temporaneamente attività e passività a un’altra entità gestita dalle autorità per garantire i servizi in vista di una successiva vendita sul mercato;
  • trasferire le attività deteriorate ad una bad bank che ne gestisca la liquidazione;
  • applicare il bail-in.

Cos'è il bail-in

Per definizione è lo strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e mantenere la fiducia del mercato.

Più semplicemente: i soldi necessari al salvataggio di una banca saranno reperiti all’interno della banca stessa (bail-in) e non più da fonti esterne (bail-out) con l’intervento dello Stato a farsi carico delle perdite della banca in crisi.

Risparmiatori: cosa cambia e cosa rischiano

Se Banca d’Italia decide di attivare il bail-in, l’intervento dei risparmiatori coinvolti nel salvataggio della banca, qualora l’azzeramento del capitale non sia sufficiente, seguirà una gerarchia precisa.  Gli strumenti utilizzati saranno nell’ordine:

  1. Azioni e strumenti di capitale,
  2. Titoli subordinati,
  3. Obbligazioni e altre passività ammissibili,
  4. Depositi eccedenti i 100.000 euro di persone fisiche e Pmi. Nel caso di conto cointestato la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante. Se uno stesso soggetto ha più conti presso la stessa banca si procede al cumulo dei vari depositi e la garanzia sarà applicata sempre fino a 100.000 euro. La garanzia è per depositante e per banca.

Sono esclusi dal bail-in i depositi fino a 100.000 euro, le passività garantite (es.: covered bond) e i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori. Riguardo ai depositanti è d’obbligo un’ulteriore puntualizzazione: anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle Pmi verrebbero sacrificati solo qualora il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. Il contributo sarà calcolato sulla parte che eccede i 100mila euro coperti dal fondo di garanzia dello Stato. Se una persona ha in banca 150mila euro, il contributo sarà calcolato su 50mila euro, non sull’intero importo.

Sistemi di Garanzia dei Depositi

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