Rapporti dormienti

Regolamento in materia di depositi dormienti

 

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

In sintesi il Regolamento prevede che:

1) sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, con un saldo superiore a 100,00 €, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;

2) al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, per i rapporti nominativi, l'intermediario dovrà inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Per i rapporti al portatore, a causa dell'evidente impossibilità per l'intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, la Banca dovrà esporre nei locali aperti al pubblico e sul proprio sito web, un elenco contenente i numeri identificativi dei rapporti al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento. Il possessore del rapporto divenuto dormiente che voglia evitare l'estinzione dello stesso e la conseguente devoluzione delle somme al un fondo pubblico dovrà parimenti, entro il termine di 180 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dell'avviso, provvedere a movimentare il rapporto o in alternativa compilare e sottoscrivere presso la filiale la dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli intermediari dovranno inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Consap Spa l'elenco dei rapporti per i quali, nell'anno precedente si siano verificate le condizioni per l'estinzione, per la pubblicazione sui relativi siti web. Contestualmente dovrà essere pubblicato, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso che informi dell'avvenuto invio del citato elenco al Mef ed alla Consap.

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari dovranno poi riversare al menzionato fondo, oltre che il denaro, gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.

Di seguito il testo del DPR:

Avviso pubblico
Elenchi Comunicati al M.E.F.