Whistleblowing
Banca di Credito Popolare (Banca) promuove una cultura aziendale basata su un comportamento etico e su una buona governance aziendale, favorendo così un ambiente in cui le persone sono incoraggiate a segnalare condotte inaccettabili all'interno del Banca.
Per questo in Banca sono stati previsti dedicati canali, processi e procedure per garantire la riservatezza e l'assenza di atti ritorsivi alle persone che segnalano comportamenti illegittimi.
Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni e/o irregolarità relative alle tematiche disciplinate nella Policy Whistleblowing allegata e nelle normative esterne.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere effettuate segnalazioni relative a:
- violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo della Banca adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (es. Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Reati Societari, Reati Informatici, etc.)
- violazioni delle normative inerenti alla prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- violazioni inerenti il trattamento dati ai fini privacy
- violazioni del diritto della concorrenza
- misure discriminatorie e molestie di genere
- danno/frode perpetrata a danno della Società o a danno di terzi
- conflitti di interessi
- violazioni delle altre normative inerenti allattività bancaria, finanziaria assicurativa.
I canali menzionati non prevedono la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale.
La Banca mette a disposizione delle persone segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna:
SEGNALAZIONE CARTACEA |
INCONTRO INDIVIDUALE CON IL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING |
da inviare, utilizzando il Modulo per le segnalazioni WHISTLEBLOWING sotto riportato:
Att.ne Responsabile whistleblowing c/o Banca di Credito Popolare Corso Vittorio Emanuele 92/100 Ufficio Legale e Affari Societari Palazzo Vallelonga, 80059 Torre del Greco (NA);
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mediante appuntamento richiesto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: |
Inoltre, in attuazione del Decreto Lgs. 24/23, l' Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, pure in forma anonima.
La persona segnalante può quindi effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non é prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Inoltre, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.
Le segnalazioni esterne all' ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dellente (https://www.anticorruzione.it/).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ di seguito riportate.
Chi può inviare una segnalazione whistleblowing?
I soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni sono i seguenti:
- tutti i dipendenti della Banca. Sono dipendenti coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera h-novies, del Testo Unico Bancario;
- i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Banca;
- gli azionisti/soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Banca.
Quali tipi di segnalazioni posso inviare mediante il sistema whistleblowing?
Si premette che, essendo molto ampio l'ambito delle violazioni eventualmente correlate alla normativa a presidio dell'operatività svolta dalla Banca, non è possibile elencare in via sistematica ed esaustiva le fattispecie potenzialmente oggetto di segnalazione.
Sono considerate rilevanti le violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio; del Regolamento europeo n. 596/2014, in materia di market abuse e delle correlate norme attuative e regolamentari; della normativa di Vigilanza complessivamente intesa, essenzialmente disponibile sui siti internet di Banca d'Italia, della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Unità di Informazione Finanziaria; delle norme che prevedono i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.
Sono considerati altresì rilevanti quegli atti o comportamenti posti in essere in violazione di leggi e regolamenti, dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema whistleblowing anche: condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell'ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati in precedenza.
Qual è la procedura per inviare una segnalazione?
Per inviare una segnalazione è necessario procedere alla compilazione del MODULO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING e inoltrarlo a mezzo posto ordinaria o posta elettronica agli indirizzo sopra riportati.
In particolare, il whistleblower avrà cura di:
- scegliere il tipo di violazione;
- descrivere in maniera puntuale e dettagliata le circostanze e i fatti oggetto di segnalazione, nonché le generalità, la qualifica e/o il ruolo del soggetto che ha posto in essere gli atti e/o i fatti oggetto di segnalazione;
- inserire una dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata, nonché una dichiarazione circa l'eventuale interesse personale relativo agli atti e/o ai fatti segnalati;
- allegare eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a sostegno della segnalazione.
Qual è l'iter di gestione di una segnalazione?
La segnalazione viene gestita essenzialmente da:
- il Responsabile della segnalazione (o suo delegato). È previsto il coinvolgimento di ulteriori funzioni aziendali solo se strettamente necessario e indispensabile per lo svolgimento delle analisi. In ogni caso è assicurata la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati personali;
- se l'entità coinvolta è il Responsabile del sistema interno di segnalazione (o suo delegato) o un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato allo stesso la segnalazione è gestita interamente dall Organismo di Vigilanza 231/2001 (o suo delegato);
È possibile rimanere anonimi?
Sì, la segnalazione può essere anonima. Ad ogni modo, è sempre consigliato fornire le proprie informazioni di contatto per consentire, al fine di facilitare la gestione della segnalazione, al Responsabile delle segnalazioni di contattare il segnalante.
Il segnalante sarà informato dopo l'inserimento di una segnalazione?
Sì, dopo l'inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l'esito della stessa.
Che protezione ha il segnalante dopo aver inviato una segnalazione?
La Banca garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute e mantiene riservata l'identità del segnalante. Il segnalante non deve subire condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.
Le tutele si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa, diffamatoria, con dolo e/o colpa grave?
Sì, la Banca potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, con dolo e/o colpa grave abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato.