Internal dealing

Con l'avvio, in data 28 dicembre 2020, della negoziazione delle azioni Banca di Credito Popolare sul mercato Hi-MTF, la Banca ha dato attuazione, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR “Market Abuse Regulation”), alla procedura Internal Dealing sugli obblighi informativi e l'astensione dal compiere operazioni di negoziazione a valere dei strumenti finanziari emessi dalla Banca e negoziati sul mercato Hi-MTF, quando tali operazioni siano effettuate da «soggetti rilevanti» della Banca e da «persone strettamente associate» ai soggetti rilevanti. 

Ai fini della normativa, possono essere considerati soggetti “che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione”:

  • i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • i componenti del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza ex 231/2001;
  • il Direttore Generale e Dirigenti

Per persone strettamente associate, ai sensi della normativa di riferimento, si intende:

  • un coniuge o un convivente equiparato al coniuge ai sensi di legge;
  • un figlio a carico;
  • un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione;
  • una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti alinea, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I soggetti rilevanti, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano alla Banca e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto e concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Banca negoziati – o per i quali e stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali e stata chiesta l’ammissione alla negoziazione – su un MTF (es. HI-MTF).

In particolare, formano oggetto di notifica tutte le operazioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea, per un importo complessivo di 20.000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 20.000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

Infine ai soggetti rilevanti è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.

POLICY PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E CONTRASTO AL MARKET ABUSE