FRIAgricoltura@BCP

Vantaggi

La Convenzione sottoscritta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI), nell'ambito del quinto bando promosso dal Ministero a favore dei Contratti di Filiera nel settore agroalimentare e agro-energetico, e rappresenta la principale misura del PNRR a favore del comparto.

L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere le politiche agroindustriali nazionali e finanziare i programmi di investimento rivolti alle filiere strategiche operative in ambito multiregionale, che dovranno essere sostenibili sotto il profilo ambientale e innovative dal punto vista tecnologico. I contratti di filiera rappresentano uno strumento gestito dal MIPAAF per sostenere le politiche agroindustriali nazionali con specifiche finalità per singoli settori quali: agroalimentare, pesca, forestale, floricoltura e florovivaismo.

La misura prevede un contributo diretto concesso dal MIPAAF utilizzando le risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). A tali risorse si aggiungono i finanziamenti agevolati (tasso fisso dello 0,5% annuo) concessi da CDP a valere sul FRI, in affiancamento a prestiti di pari importo e durata (fino a 15 anni) erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato.

La BCP, in virtù dell’adesione alla Convenzione, ha assunto il ruolo di Banca finanziatrice per le operazioni della specie, acquisendo uno specifico mandato da parte di CDP che prevede lo svolgimento, in nome e per conto e nell’interesse di quest’ultima, delle attività di valutazione creditizia della concessione e della successiva erogazione del finanziamento (bancario e agevolato) in favore delle singole imprese facenti parte dell’Accordo di Filiera.

A CHI È RIVOLTO

L’ammissibilità dei Soggetti beneficiari per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Convenzione è condizionata alla formalizzazione da parte degli stessi di un Accordo di Filiera per dare vita ad un Contratto di filiera.

L’Accordo di filiera è l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti (minimo due) della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale e deve contenere le seguenti informazioni:

  1. indicazione del Soggetto proponente/capofila;
  2. indicazione dei Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all’interno della filiera;
  3. indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
  4. durata dell’Accordo sottoscritto;
  5. attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori, anche individuati dal Soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma;
  6. mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai Soggetti beneficiari al Soggetto proponente;
  7. impegno di ciascun partecipante all’Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
  8. eventuali modalità operative in caso di subentro/integrazione dei Beneficiari indiretti;
  9. indicazione dei segmenti della filiera oggetto del Programma di interventi (almeno pari a 2) di cui uno è la produzione primaria.

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare dei finanziamenti agevolati:

  • le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
  • le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  • le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle suddette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
  • gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca (per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3).

COME FUNZIONA

Tipologia dei finanziamenti: medio termine, chirografario notarile o mutuo fondiario.

Quota di finanziamento: Il finanziamento è composto, per una percentuale massima del 50%, da una quota concessa dalla CDP al tasso agevolato e, per la restante parte, da una quota concessa dalla banca al tasso di mercato. La misura può prevedere anche la concessione di aiuti da erogare sotto forma di contributo in conto capitale.

Importo: i finanziamenti cumulati, concessi da CDP (Finanziamento agevolato) e dalla BCP (Finanziamento bancario), unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dell’Impresa agevolata, non può essere superiore al 100% (cento per cento) dei costi e delle spese ammissibili.

Tasso: Il tasso agevolato applicato alla quota di finanziamento concessa dalla CDP è pari allo 0,50% nominale annuo. Il tasso applicato alla quota di finanziamento bancario è concordato con il soggetto beneficiario in funzione dell’andamento dei tassi di mercato.

Durata: Il finanziamento può assumere una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto di investimento, decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento.

Nota informativa

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