Best Execution - MIFID
La Direttiva MiFID II, in base al Regolamento Delegato UE 3337, al fine di garantire maggior trasparenza relativamente agli obblighi di best execution, dispone lobbligo per gli intermediari di pubblicare informazioni circa gli ordini dei clienti eseguiti nelle prime 5 sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, Market Maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.
Ai sensi del Regolamento intermediari Consob Delib.20307 del 15/2/18 art.47 comma 7, si riportano di seguito gli elenchi prime 5 sedi di negoziazione utilizzate dalla Banca relativamente agli ordini ricevuti dalla clientela:
Post Trade Transparency
Il Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. Regolamento MiFIR), entrato in vigore dal 3 gennaio 2018, prevede che i dettagli delle operazioni su strumenti finanziari debbano essere segnalati alle autorità competenti per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento.
Gli obblighi di trasparenza post-negoziazione posti in capo alle imprese di investimento sono contenuti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/583 della Commissione 14 luglio 2016 che integra il Regolamento MiFIR.
Con riferimento a ciascuna operazione conclusa in proprio conto o per conto dei clienti ed eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, qualora la stessa abbia ad oggetto strumenti finanziari negoziabili in una sede di negoziazione, la Banca rende pubblici il volume e il prezzo e il momento nel quale la transazione è stata conclusa, secondo i tempi stabiliti, utilizzando un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA).
Lobbligo si applica solamente nel caso in cui la Banca ovvero il proprio cliente agiscano in qualità di venditore dello strumento finanziario.